Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge, al fine di promuovere l'immagine e i prodotti italiani nell'area del commercio globale e nell'ambito della internazionalizzazione delle imprese, riconosce l'immagine di Pinocchio quale simbolo del made in Italy e ne favorisce l'utilizzo quale strumento di promozione dell'immagine italiana nel mondo.
      2. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «immagine di Pinocchio» l'elaborazione iconografica corrispondente al marchio «Pinocchio di C. Collodi ©&TM», così depositato dalla Fondazione nazionale «Carlo Collodi»;

          b) per made in Italy, ogni prodotto, immagine o creazione riconducibili alla cultura ed alla tradizione italiane;

          c) per «marchio» il segno distintivo del prodotto di cui agli articoli 2569 e seguenti del codice civile.